1. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitore straniero, se il genitore è regolarmente presente in Italia da almeno cinque anni ed è titolare del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 6, comma 1, o dall'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni».
1. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. È considerato cittadino per nascita il minore il cui genitore straniero, legalmente residente in Italia da almeno cinque anni, fornisca prova della partecipazione del minore a un ciclo scolastico o di formazione professionale oppure dello svolgimento di regolare attività lavorativa».
1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituita dalla seguente:
«f) allo straniero regolarmente presente nel territorio della Repubblica in
1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza dopo tre anni dalla data del matrimonio se, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, non sia intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussista separazione legale».
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, provvede a disciplinare il procedimento amministrativo per la concessione della cittadinanza ed a stabilire il relativo termine, che non può comunque essere superiore a un anno dalla data di presentazione della domanda da parte dell'interessato.