PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Acquisto della cittadinanza per i nati in Italia da genitori stranieri).

      1. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitore straniero, se il genitore è regolarmente presente in Italia da almeno cinque anni ed è titolare del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 6, comma 1, o dall'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni».

Art. 2.
(Acquisto della cittadinanza per i minori presenti in Italia).

      1. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. È considerato cittadino per nascita il minore il cui genitore straniero, legalmente residente in Italia da almeno cinque anni, fornisca prova della partecipazione del minore a un ciclo scolastico o di formazione professionale oppure dello svolgimento di regolare attività lavorativa».

Art. 3.
(Acquisto della cittadinanza per gli stranieri residenti in Italia).

      1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituita dalla seguente:

          «f) allo straniero regolarmente presente nel territorio della Repubblica in

 

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forma continua e abituale da almeno cinque anni, se dimostra di essere in possesso di un reddito sufficiente al proprio sostentamento, in misura non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale».

Art. 4.
(Acquisto della cittadinanza per matrimonio).

      1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza dopo tre anni dalla data del matrimonio se, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, non sia intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussista separazione legale».

Art. 5.
(Termini per la concessione della cittadinanza).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, provvede a disciplinare il procedimento amministrativo per la concessione della cittadinanza ed a stabilire il relativo termine, che non può comunque essere superiore a un anno dalla data di presentazione della domanda da parte dell'interessato.